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Direttiva della REACH.

Obbligo informativo in ottemperanza all’art. 33 della Direttiva REACH.

L’ECHA (European CHemicals Agency) in data 27.06.2018 ha inserito il piombo nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti SVHC (“Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation”).

I fornitori ai sensi dell’art. 33 della Direttiva REACH devono informare di propria iniziativa i clienti commerciali nel caso in cui una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate sia presente con una parte in peso superiore allo 0,1% in massa nel prodotto.

Il piombo serve a migliorare le caratteristiche di lavorabilità ed è contenuto in particolare nei componenti lavorati al tornio che vengono montati nei prodotti di Blum.

Al momento non è ancora possibile prevedere quando il piombo verrà inserito nell’Allegato XIV della Direttiva REACH e pertanto sarà soggetto a un obbligo di autorizzazione.

Ci stiamo impegnando a trovare sostanze sostitutive per il piombo e ad implementarne l’utilizzo.

Vi invitiamo a inoltrare queste informazioni anche ai vostri clienti commerciali.

In caso di domande sull’implementazione della Direttiva REACH siamo a vostra completa disposizione.

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